Art. 12
Permessi di soggiorno rilasciati a studenti
In vigore dal 13 dic 2004
1. Il permesso di soggiorno è rilasciato allo studente per un periodo pari almeno ad un anno e rinnovabile se permangono le condizioni di cui agli . Ove il programma di studi abbia una durata inferiore a un anno, il permesso di soggiorno dura quanto il programma.
2. Senza pregiudizio dell', il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato o il documento può essere revocato nei seguenti casi:
a)
il titolare non osserva i limiti all'accesso alle attività economiche contemplati dall' della presente direttiva;
b)
il titolare non procede negli studi con un profitto accettabile in conformità della legislazione o della prassi amministrativa nazionale.
Storico versioni
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