Art. 6

Requisiti generali

In vigore dal 13 dic 2004
1.   Il cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso per i motivi specificati agli articoli da 7 a 11 deve rispondere ai seguenti requisiti: a) presentare un titolo di viaggio valido a norma della legislazione nazionale. Gli Stati membri possono prescrivere che il periodo di validità del titolo di viaggio sia almeno pari alla durata del soggiorno previsto; b) ove non abbia raggiunto la maggiore età, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante, presentare l'autorizzazione dei genitori per il soggiorno in questione; c) essere coperto da un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini del suo paese nello Stato membro in questione; d) non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica; e) se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento delle tasse dovute per l'esame della domanda in base all' della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri agevolano la procedura di ammissione per i cittadini di paesi terzi di cui agli articoli da 7 a 11 che partecipano a programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità verso o dentro la Comunità.
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Requisiti generali (Art. 6 Direttiva (UE) 2004/114) — Testo vigente | Portale Normativo