Art. 3

Campo d’applicazione

In vigore dal 13 dic 2004
1.   La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio. Gli Stati membri possono altresì decidere di applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi per motivi di scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato. 2.   La presente direttiva non si applica: a) ai cittadini di paesi terzi che si trovino in uno Stato membro in qualità di richiedenti asilo, ovvero siano tutelati da forme di protezione sussidiaria o da programmi di protezione temporanea; b) ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di diritto o di fatto; c) ai cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini dell'Unione i quali abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità; d) ai cittadini di paesi terzi titolari dello status di residente di lungo periodo in uno Stato membro, a norma della direttiva del Consiglio 2003/109/CE del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (5), qualora esercitino il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale. e) ai cittadini di paesi terzi che abbiano la qualifica di lavoratori o lavoratori autonomi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro interessato.
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Campo d’applicazione (Art. 3 Direttiva (UE) 2004/114) — Testo vigente | Portale Normativo