Art. 5
Principio
In vigore dal 13 dic 2004
L'ammissione di un cittadino di un paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all'esame della documentazione comprovante che egli ottempera ai requisiti di cui all' e, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 11.
Storico versioni
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