Art. 17

Attività economiche degli studenti

In vigore dal 13 dic 2004
1.   Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività prescelta nello Stato membro ospitante, gli studenti hanno il diritto di esercitare un'attività economica in quanto lavoratore subordinato e possono avere il diritto di esercitare un'attività economica autonoma. Può essere presa in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro ospitante. Se necessario, gli Stati membri accordano agli studenti e/o ai datori di lavoro un'autorizzazione preliminare in conformità della legislazione nazionale. 2.   Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di dieci ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno. 3.   Lo Stato membro ospitante può limitare l'accesso alle attività economiche nel primo anno di soggiorno. 4.   Gli Stati membri possono imporre agli studenti, eventualmente come requisito preliminare, l'obbligo di dichiarare l'esercizio di un'attività economica a un'autorità designata dallo Stato membro interessato. Questa dichiarazione può essere imposta, eventualmente come requisito preliminare, anche ai loro datori di lavoro. CAPO V PROCEDURA E TRASPARENZA
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Attività economiche degli studenti (Art. 17 Direttiva (UE) 2004/114) — Testo vigente | Portale Normativo