Art. 7

Prescrizioni minime

In vigore dal 13 dic 2004
1.   Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alla tutela del principio della parità di trattamento tra uomini e donne rispetto a quelle contenute nella presente direttiva. 2.   L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro le discriminazioni già previsto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva. CAPO II MEZZI DI RICORSO ED ESECUZIONE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2004:113:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prescrizioni minime (Art. 7 Direttiva (UE) 2004/113) — Testo vigente | Portale Normativo