Art. 3

Campo d'applicazione

In vigore dal 13 dic 2004
1.   Nei limiti delle competenze attribuite alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone che forniscono beni e servizi che sono a disposizione del pubblico, indipendentemente dalla persona interessata per quanto riguarda sia il settore pubblico che quello privato, compresi gli organismi pubblici e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito. 2.   La presente direttiva non pregiudica la libertà di scelta del contraente, nella misura in cui la scelta del contraente non si basa sul sesso della persona. 3.   La presente direttiva non si applica al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità né all'istruzione. 4.   La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti l'impiego e l'occupazione. La esente direttiva non si applica a questioni riguardanti il lavoro autonomo, nella misura in cui esse sono disciplinate da altri atti legislativi comunitari.
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Campo d'applicazione (Art. 3 Direttiva (UE) 2004/113) — Testo vigente | Portale Normativo