Art. 11
Dialogo con le parti interessate
In vigore dal 13 dic 2004
Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate che, conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
CAPO III
ORGANISMI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO
Storico versioni
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