Art. 9

Onere della prova

In vigore dal 13 dic 2004
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché le persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento. 2.   Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di onere della prova più favorevoli all'attore. 3.   Il paragrafo 1 non si applica alle procedure penali. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle procedure promosse a norma dell', paragrafo 3. 5.   Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 a procedure in cui l'istruzione dei fatti incombe alla giurisdizione o ad altra istanza competente.
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Onere della prova (Art. 9 Direttiva (UE) 2004/113) — Testo vigente | Portale Normativo