Art. 10

Protezione delle vittime

In vigore dal 13 dic 2004
Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.
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Protezione delle vittime (Art. 10 Direttiva (UE) 2004/113) — Testo vigente | Portale Normativo