Art. 10 · Protezione delle vittime

Art. 10

Protezione delle vittime

In vigore dal 13 dic 2004
Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.
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