Art. 18

Procedura di comitato

In vigore dal 21 apr 2004
1.   La Commissione è assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari istituito con la decisione 2001/528/CE (in appresso denominato «il Comitato»). 2.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell', purché le misure attuative adottate secondo tale procedura non modifichino le disposizioni essenziali della presente direttiva. Il termine di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 4.   Fatte salve le misure attuative già adottate, allo scadere del periodo di quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, viene sospesa l'applicazione delle sue disposizioni che impongono l'adozione di norme tecniche e decisioni conformemente al paragrafo 2. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni interessate, secondo la procedura definita all'articolo 251 del trattato e, a tale scopo, essi procedono alla loro revisione prima dello scadere del periodo sopra indicato.
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Procedura di comitato (Art. 18 Direttiva (UE) 2004/25) — Testo vigente | Portale Normativo