Art. 8
Pubblicità dell'offerta
In vigore dal 21 apr 2004
1. Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo di pubblicare l'offerta in una forma tale da garantire la trasparenza e l'integrità dei mercati per i titoli della società emittente, dell'offerente o di qualsiasi altra società interessata dall'offerta, al fine di evitare, in particolare, la pubblicazione o la diffusione di informazioni false o fuorvianti.
2. Gli Stati membri prescrivono, per qualsiasi informazione o documento previsto dall', forme di pubblicità tali da assicurarne l'immediata e agevole conoscenza da parte dei possessori di titoli, almeno negli Stati membri in cui i titoli della società emittente sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, nonché dei rappresentanti dei lavoratori della società emittente e dell'offerente o, in mancanza di rappresentanti, dei lavoratori stessi.
Storico versioni
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