Art. 17

Sanzioni

In vigore dal 21 apr 2004
Gli Stati membri stabiliscono il regime delle sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la data stabilita all', paragrafo 1, le disposizioni adottate a tal fine; qualsiasi successiva modifica ad esse apportate va comunicata quanto prima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2004:25:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sanzioni (Art. 17 Direttiva (UE) 2004/25) — Testo vigente | Portale Normativo