Art. 19

Comitato di contatto

In vigore dal 21 apr 2004
1.   È nominato un comitato di contatto con i seguenti compiti: a) facilitare, fatti salvi gli articoli 226 e 227 del trattato, l'applicazione armonizzata della presente direttiva attraverso riunioni ordinarie che affrontino i problemi pratici derivanti dalla sua applicazione; b) suggerire, se necessario, alla Commissione, integrazioni o modifiche alla presente direttiva. 2.   Non spetta al comitato di contatto valutare il merito delle decisioni prese dalle autorità di vigilanza nei singoli casi.
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