Art. 16
Obbligo di acquisto
In vigore dal 21 apr 2004
1. Gli Stati membri provvedono a che, a seguito di un'offerta indirizzata a tutti i possessori di titoli della società emittente e riguardante la totalità dei loro titoli, si applichino le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.
2. Gli Stati membri provvedono a che il detentore dei restanti titoli possa esigere che l'offerente acquisti i suoi titoli da lui a un giusto prezzo e alle stesse condizioni definite all', paragrafo 2.
3. Mutatis mutandis, si applicano le disposizioni dell', paragrafi da 2 a 5.
Storico versioni
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