Art. 28

In vigore dal 27 ott 2003
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2.   Essi applicano tali disposizioni dal 1o gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui all' e all', paragrafo 1, che possono essere applicate dagli Stati membri dal 1o gennaio 2003. 3.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Art. 28 Direttiva (UE) 2003/96 — Testo vigente | Portale Normativo