Art. 29
In vigore dal 27 ott 2003
Il Consiglio, agendo sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione, esamina periodicamente le esenzioni e le riduzioni, nonché i livelli minimi di imposizione prescritti nella presente direttiva e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e degli obiettivi del trattato in generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2003:96:oj#art-29