Art. 18
In vigore dal 27 ott 2003
1. In deroga alle disposizioni della presente direttiva gli Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nell'allegato II.
Previo esame da parte del Consiglio in base a una proposta della Commissione, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2006 o alla data specificata nell'allegato II.
2. In deroga ai periodi fissati nei paragrafi da 3 a 12 del presente articolo, e purché ciò non comporti una significativa distorsione della concorrenza, agli Stati membri che incontrano difficoltà nell'applicare i nuovi livelli minimi di tassazione, sarà concesso un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007, in particolare per non pregiudicare la stabilità dei prezzi.
3. Il Regno di Spagna può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007, per adeguare il livello nazionale di imposizione del gasolio utilizzato come carburante al nuovo livello minimo di 302 EUR, e fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale per l'uso commerciale del gasolio impiegato come carburante, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 287 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1o gennaio 2010 fino al 1o gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata per l'uso commerciale del gasolio utilizzato come carburante, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2010 non siano ridotti. L'aliquota ridotta speciale sull'uso commerciale del gasolio impiegato come carburante può anche essere applicata ai taxi fino al 1o gennaio 2012. In relazione all', paragrafo 3, lettera a), detto Stato membro può applicare, fino al 1o gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali un peso, a pieno carico massimo ammissibile, non inferiore a 3,5 tonnellate.
4. La Repubblica d'Austria può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007, per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio impiegato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, e fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato Membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale sull'uso commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché da ciò non derivi un'imposizione inferiore a 287 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1o gennaio 2010 fino al 1o gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata sull'uso commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2010 non siano ridotti.
5. Il Regno del Belgio può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio impiegato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, e fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale sull'uso commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 287 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1o gennaio 2010 fino al 1o gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata all'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2010 non siano ridotti.
6. Il Granducato del Lussemburgo può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, e, fino al 1o gennaio 2012, per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale all'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi un'imposizione inferiore a 272 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1o gennaio 2010 fino al 1o gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2010 non siano ridotti.
7. La Repubblica portoghese può applicare ai prodotti energetici e all'elettricità consumati nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, livelli di tassazione inferiori a quelli minimi prescritti nella presente direttiva, al fine di compensare i costi di trasporto dovuti all'insularità ed alla lontananza geografica delle regioni in questione.
La Repubblica portoghese può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR e, fino al 1o gennaio 2012, per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 272 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1o gennaio 2010, fino al 1o gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata per l'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2010 non siano ridotti. L'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente può anche essere applicata ai taxi fino al 1o gennaio 2012. Per quanto riguarda l', paragrafo 3, lettera a), tale Stato membro può applicare, sino al 1o gennaio 2008, un peso, a pieno carico massimo ammissibile, non inferiore a 3,5 tonnellate nella definizione di scopi commerciali.
La Repubblica portoghese può applicare esenzioni totali o parziali al livello di tassazione dell'elettricità fino al 1o gennaio 2010.
8. La Repubblica ellenica può applicare livelli di tassazione minore di 22 EUR al massimo per 1000 l alle aliquote minime prescritte nella presente direttiva al gasolio utilizzato come propellente e alla benzina consumati nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso, delle Cicladi e nelle isole seguenti del Mar Egeo: Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.
La Repubblica ellenica può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per convertire il suo attuale sistema di tassazione dell'energia elettrica sull'input in un sistema di tassazione sull'output e per raggiungere il nuovo livello minimo per la benzina.
La Repubblica ellenica può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio impiegato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1000 l e, fino al 1o gennaio 2012, per giungere a 330 EUR. Fino al 31o dicembre 2009, detto Stato membro può applicare, inoltre, un'aliquota differenziata per l'uso commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 264 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1o gennaio 2010, fino al 1o gennaio 2012, la Repubblica ellenica può applicare un'aliquota differenziata per l'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2010 non siano ridotti. L'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come carburante per veicoli può anche essere applicata ai taxi fino al 1o gennaio 2012. In relazione all', paragrafo 3, lettera a), detto Stato membro può applicare fino al 1o gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali, un peso, a pieno carico massimo ammissibile, non inferiore a 3,5 tonnellate.
9. L'Irlanda può applicare esenzioni totali o parziali o riduzioni del livello di tassazione dell'elettricità fino al 1o gennaio 2008.
10. Fino al 1o gennaio 2009, la Repubblica francese può applicare esenzioni o riduzioni, totali o parziali, ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati dallo Stato, da autorità di governo locale e regionale e da altri organismi di diritto pubblico per le attività od operazioni che essi esercitano in quanto autorità pubbliche.
La Repubblica francese può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 volto ad adeguare il regime vigente di tassazione dell'elettricità alle disposizioni stabilite nella presente direttiva. Durante questo periodo, per valutare il rispetto delle aliquote minime stabilite nella presente direttiva, si tiene conto del livello globale medio dell'attuale tassazione locale dell'elettricità.
11. La Repubblica italiana può applicare, fino al 1o gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali di cui all', paragrafo 3, lettera a), un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.
12. La Repubblica federale di Germania può applicare, fino al 1o gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali di cui all', paragrafo 3, lettera a), un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 12 tonnellate.
13. Il Regno dei Paesi Bassi può applicare, fino al 1o gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali di cui all', paragrafo 3, lettera a), un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 12 tonnellate.
14. Entro i periodi transitori stabiliti, gli Stati membri riducono progressivamente il loro divario rispetto ai nuovi livelli minimi di tassazione. Tuttavia, quando la differenza tra il livello di tassazione nazionale e il livello minimo non è superiore al 3 % di quel livello minimo, lo Stato membro interessato può rimandare l'adeguamento del proprio livello nazionale fino al termine del periodo transitorio.
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