Art. 20
In vigore dal 27 ott 2003
1. Le disposizioni relative al controllo e alla circolazione, di cui alla direttiva 92/12/CEE, si applicano soltanto ai prodotti energetici elencati in appresso:
a)
i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
b)
i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
c)
i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, tuttavia, le disposizioni relative al controllo e alla circolazione si applicano soltanto per i movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
d)
i prodotti di cui ai codici NC 2711 (salvo 2711 11, 2711 21 e 2711 29);
e)
i prodotti di cui al codice NC 2901 10;
f)
i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;
g)
i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
h)
prodotti di cui al codice 3824 90 99, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
2. Se uno Stato membro constata che prodotti energetici diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono destinati ad essere utilizzati, sono messi in vendita o sono utilizzati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori o sono comunque all'origine di frodi, evasioni o abusi, ne avvisa immediatamente la Commissione. Questa disposizione si applica altresì all'elettricità. La Commissione trasmette detta comunicazione agli altri Stati membri, entro un mese dal suo ricevimento. La decisione in merito all'opportunità di assoggettare o meno tali prodotti alle disposizioni relative al controllo e alla circolazione, di cui alla direttiva 92/12/CEE, è presa secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
3. Gli Stati membri possono, conformemente ad accordi bilaterali, dispensare in tutto o in parte dalle misure di controllo, di cui alla direttiva 92/12/CEE, tutti i prodotti di cui sopra o alcuni di essi, purché non siano contemplati dagli della presente direttiva. Tali accordi non riguardano gli Stati membri che non ne siano parte. Tutti gli accordi bilaterali suddetti sono notificati alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
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