Art. 23

In vigore dal 27 ott 2003
Gli Stati membri possono rimborsare l'imposta già versata sui prodotti energetici contaminati o accidentalmente miscelati, rinviati ad un deposito fiscale per il riciclaggio.
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Art. 23 Direttiva (UE) 2003/96 — Testo vigente | Portale Normativo