Art. 16

In vigore dal 27 ott 2003
1.   Fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni dell'aliquota di imposta ai prodotti soggetti ad accisa di cui all' quando questi sono costituiti da uno o più dei prodotti seguenti o li contengono: — i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, — i prodotti di cui ai codici NC 3824 90 55 e da 3824 90 80 a 3824 90 99 per i loro componenti derivati dalla biomassa, — i prodotti di cui ai codici NC 2207 20 00 e 2905 11 00 che non siano di origine sintetica, — i prodotti derivati dalla biomassa, inclusi i prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402. Gli Stati membri possono anche applicare, sotto controllo fiscale, aliquote ridotte di imposta ai prodotti soggetti a tassazione di cui all', ove essi contengano acqua (codici NC 2201 e 2851 00 10). Per «biomassa» si intende la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. 2.   L'esenzione o la riduzione di tassazione che deriva dall'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al paragrafo 1 non può essere superiore all'importo dell'imposta che sarebbe dovuto sul volume dei prodotti di cui al paragrafo 1 presente nei prodotti che possono beneficiare di detta riduzione. I livelli di tassazione che gli Stati membri applicano ai prodotti costituiti dai prodotti di cui al paragrafo 1 o che li contengono, possono essere inferiori ai livelli minimi previsti all'. 3.   Le esenzioni o riduzioni di tassazione applicate dagli Stati membri sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1. 4.   Fino al 31 dicembre 2003 gli Stati membri possono esentare o continuare ad esentare i prodotti esclusivamente o quasi esclusivamente costituiti dai prodotti di cui al paragrafo 1. 5.   Le esenzioni o le riduzioni per i prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere concesse, nell'ambito di un programma pluriennale, tramite autorizzazione rilasciata da un'autorità amministrativa ad un operatore economico per più di un anno civile. La durata dell'esenzione o della riduzione così autorizzata non può superare sei anni consecutivi. Questo periodo è eventualmente rinnovabile. Nell'ambito di un programma pluriennale oggetto di autorizzazione rilasciata da un'autorità amministrativa prima del 31 dicembre 2012 gli Stati membri possono applicare l'esenzione o la riduzione di cui al paragrafo 1 dopo il 31 dicembre 2012 e fino al termine del programma pluriennale, senza facoltà di rinnovo. 6.   Qualora la normativa comunitaria richiedesse agli Stati membri di adempiere ad obblighi giuridicamente vincolanti volti ad immettere sui loro mercati una quota minima dei prodotti di cui al paragrafo 1, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo cessano di applicarsi dalla data in cui detti obblighi diventano vincolanti per gli Stati membri. 7.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 dicembre 2004, e successivamente ogni dodici mesi, l'elenco delle esenzioni o riduzioni di imposizione applicate conformemente al presente articolo. 8.   Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sugli aspetti fiscali, economici, agricoli, energetici, industriali ed ambientali delle riduzioni concesse conformemente al presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2003:96:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 16 Direttiva (UE) 2003/96 — Testo vigente | Portale Normativo