Art. 17

Obblighi dei revisori

In vigore dal 5 nov 2002
1.   Gli Stati membri dispongono almeno che: a) qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 84/253/CEE del Consiglio (14), che esercita presso un'impresa di assicurazione l'incarico di cui all' della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (15), all' della direttiva 83/349/CEE o all' della direttiva 85/611/CEE del Consiglio (16), o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da: — costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività delle imprese di assicurazione, o — pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa di assicurazione, ovvero — comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve; b) lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona per quanto riguarda fatti e decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui alla lettera a), esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'impresa di assicurazione presso la quale detta persona svolge l'incarico sopra citato. 2.   La comunicazione in buona fede alle autorità competenti da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.
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Obblighi dei revisori (Art. 17 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo