Art. 19

Gestione distinta delle attività di assicurazione vita e non-vita

In vigore dal 5 nov 2002
1.   La gestione distinta di cui all', paragrafo 3, deve essere organizzata in modo che le attività disciplinate dalla presente direttiva e quelle disciplinate dalla direttiva 73/239/CEE siano separate affinché: — non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati «vita» e degli assicurati «danni» e in particolare gli assicurati «vita» godano dei benefici provenienti da tale assicurazione come se l'impresa di assicurazione praticasse unicamente l'assicurazione vita, — gli obblighi finanziari minimi, in particolare i margini di solvibilità, che sono a carico di una delle attività ai sensi della direttiva 73/239/CEE o della prima direttiva di coordinamento danni, non siano sostenuti dall'altra attività. Tuttavia, uno volta adempiuti gli obblighi finanziari minimi alle condizioni di cui al primo comma, secondo trattino, e purché se ne informi l'autorità competente, l'impresa può utilizzare gli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili per l'una o l'altra attività. Le autorità competenti, mediante l'analisi dei risultati delle due attività, vigilano affinché sia rispettato il presente paragrafo. 2. a) Le scritture contabili devono essere effettuate in modo da far apparire le fonti dei risultati per ciascuna delle due attività vita e danni. A tale scopo, l'insieme delle entrate (in particolare premi, versamenti dei riassicuratori, redditi finanziari) e delle spese (in particolare prestazione di assicurazione, versamenti alle riserve tecniche, premi di riassicurazione, spese di funzionamento per le operazioni di assicurazione) sono ripartite in base alla loro origine. Gli elementi comuni alle due attività sono imputati secondo un criterio di ripartizione che deve essere approvato dall'autorità competente. b) Le imprese di assicurazione devono, in base alle scritture contabili, elaborare un documento da cui risultino in modo distinto gli elementi corrispondenti a ciascuno dei margini di solvibilità, in conformità dell' della presente direttiva e dell', paragrafo 1, della direttiva 73/239/CEE. 3.   In caso di insufficienza di uno dei margini di solvibilità, le autorità competenti applicano all'attività in cui si riscontra tale insufficienza le misure previste dalla corrispondente direttiva, a prescindere dai risultati ottenuti nell'altra attività. In deroga al paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, queste misure possono comportare l'autorizzazione di trasferimento da una attività all'altra. CAPO 2 REGOLE RELATIVE ALLE RISERVE TECNICHE E ALLA LORO RAPPRESENTAZIONE
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Gestione distinta delle attività di assicurazione vita e non-vita (Art. 19 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo