Art. 18
Esercizio cumulativo delle attività di assicurazione vita e non-vita
In vigore dal 5 nov 2002
1. Salva l'applicazione dei paragrafi 3 e 7, nessuna impresa può ottenere un'autorizzazione sia a norma della presente direttiva sia a norma della direttiva 73/239/CEE.
2. In via derogatoria, gli Stati membri possono disporre che:
—
le imprese autorizzate in virtù della presente direttiva possano ottenere anche un'autorizzazione, conformemente all' della direttiva 73/239/CEE, per i rischi di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato di detta direttiva,
—
le imprese autorizzate in virtù dell' della direttiva 73/239/CEE, unicamente per i rischi di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato di detta direttiva, possano ottenere un'autorizzazione in virtù della presente direttiva.
3. Salva l'applicazione del paragrafo 6, le imprese di cui al paragrafo 2 e quelle che,
—
alla data del 1o gennaio 1981 per le imprese autorizzate in Grecia,
—
alla data del 1o gennaio 1986 per le imprese autorizzate in Spagna e Portogallo,
—
alla data del 1o gennaio 1995 per le imprese autorizzate in Austria, Finlandia e Svezia e,
—
alla data del 15 marzo 1979 per tutte le altre imprese,
praticavano il cumulo delle due attività contemplate dalla presente direttiva e dalla direttiva 73/239/CEE, possono continuare a praticare tale cumulo, purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta, conformemente all' della presente direttiva.
4. Gli Stati membri possono prevedere che le imprese di cui al paragrafo 2 rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione autorizzate in virtù della presente direttiva per tutte le loro attività. Gli Stati membri possono inoltre prescrivere, in attesa di un coordinamento in materia, che, per quanto concerne le regole per la liquidazione, le attività relative ai rischi di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato della direttiva 73/239/CEE esercitate dalle imprese di cui al paragrafo 2 siano anch'esse disciplinate dalle norme applicabili alle attività inerenti all'assicurazione sulla vita.
5. Nei casi in cui un'impresa che esercita le attività contemplate nell'allegato della direttiva 73/239/CEE abbia legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa di assicurazione che esercita le attività elencate nella presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio tali imprese hanno la propria sede sociale vigilano affinché i conti delle stesse non siano falsati da convenzioni stipulate tra di esse o da qualsiasi accordo atto ad influenzare la ripartizione delle spese e delle entrate.
6. Ciascuno Stato membro può obbligare le imprese di assicurazione con sede sociale nel proprio territorio a porre fine, entro termini da esso stabiliti, al cumulo delle attività da esse esercitate alle date di cui al paragrafo 3.
7. Le disposizioni del presente articolo saranno riesaminate in base a una relazione della Commissione al Consiglio in base alla futura armonizzazione delle norme sulla liquidazione e comunque entro il 31 dicembre 1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2002:83:oj#art-18-91