Art. 6

1. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione:

In vigore dal 26 giu 1996
- dei dati relativi alla ripartizione ed all'utilizzazione dei contributi comunitari; essi devono essere in grado di giustificare il loro metodo di calcolo; - del tasso di conversione adottato ogni anno ai sensi dell'; - del luogo o dei luoghi di riscossione dei contributi comunitari, fornendo le necessarie giustificazioni. 2. Nel quadro dei controlli in loco spettanti alla Commissione, quest'ultima può verificare, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente direttiva. 3. Qualora uno Stato membro ritenga che in un altro Stato membro i controlli siano effettuati in modo tale che i contributi previsti dalla presente direttiva non li coprano o li coprano in modo insufficiente, ricorre alle pertinenti disposizioni della direttiva 89/608/CEE, in particolare gli articoli 10 e 11.
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