Art. 8

In vigore dal 26 giu 1996
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare gli allegati A, B e C segnatamente al fine di prevedere i livelli forfettari dei contributi comunitari e di fissarne le modalità di applicazione nonché le eccezioni.
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Art. 8 Direttiva (UE) 1996/43 — Testo vigente | Portale Normativo