Art. 5

1. I contributi comunitari sono stabiliti in modo tale da coprire i costi sostenuti dall'autorità competente per:

In vigore dal 26 giu 1996
- gli oneri salariali e sociali relativi al servizio di ispezione; - le spese amministrative connesse con l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni, cui possono essere imputate le spese necessarie alla formazione permanente degli ispettori, per quanto attiene all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni di cui agli . 2. È vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti dalla presente direttiva. Tuttavia, nella valutazione di casi specifici, l'eventuale applicazione da parte di uno Stato membro della media forfettaria prevista negli allegati A, B e C non è considerata una restituzione indiretta. 3. Gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore ai livelli dei contributi comunitari, purché il contributo totale riscosso da ciascuno Stato membro non superi il costo effettivo delle spese d'ispezione. 4. Fatta salva la scelta dell'autorità autorizzata a percepire i contributi comunitari, i contributi comunitari si sostituiscono a qualsiasi altra tassa o contributo sanitario riscosso dalle autorità nazionali, regionali o comunali degli Stati membri per le ispezioni ed i controlli di cui agli e la loro certificazione. La presente direttiva non preclude la possibilità per gli Stati membri di riscuotere un contributo per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche.
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