Art. 4

In vigore dal 26 giu 1996
1. In attesa dell'adozione delle disposizioni che disciplinano i contributi comunitari, gli Stati membri provvedono ad assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli che non rientrano negli . 2. Ai fini previsti dal paragrafo 1, gli Stati membri possono riscuotere contributi nazionali, rispettando i principi previsti per i contributi comunitari.
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Art. 4 Direttiva (UE) 1996/43 — Testo vigente | Portale Normativo