Art. 4
In vigore dal 26 giu 1996
1. In attesa dell'adozione delle disposizioni che disciplinano i contributi comunitari, gli Stati membri provvedono ad assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli che non rientrano negli .
2. Ai fini previsti dal paragrafo 1, gli Stati membri possono riscuotere contributi nazionali, rispettando i principi previsti per i contributi comunitari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1996:43:oj#art-4-9