Art. 1
In vigore dal 26 giu 1996
Gli Stati membri provvedono - secondo le modalità previste nell'allegato A - a riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli dei prodotti contemplati in tale allegato, ivi compresi quelli intesi ad assicurare la protezione animale nei mattatoi, secondo i requisiti della direttiva 93/119/CEE.
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