Art. 2
In vigore dal 26 giu 1996
1. All', punto ii) della direttiva 90/675/CEE, i termini «previsti dalla direttiva 96/23/CE (*)» sono inseriti dopo i termini «Le spese dei controlli veterinari».
«(*) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.»
2. Il testo dell'articolo 15 della direttiva 91/496/CEE è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Gli Stati membri provvedono a riscuotere un contributo per i controlli veterinari e sanitari all'importazione di animali di cui alla presente direttiva, secondo la direttiva 96/23/CE (*).
(*) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.»
Storico versioni
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