Art. 3
Gli Stati membri vigilano affinché tutte le aziende in cui sono allevati molluschi bivalvi:
In vigore dal 22 dic 1995
1) siano oggetto di registrazione da parte del servizio ufficiale; tale registrazione deve essere costantemente aggiornata;
2) tengano un registro:
a) dei molluschi bivalvi che entrano nell'azienda, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro consegna, numero o peso, dimensioni e provenienza;
b) dei molluschi bivalvi in uscita dall'azienda ai fini della reimmersione, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro spedizione, numero o peso, dimensioni e destinazione;
c) della mortalità inconsueta constatata.
Il registro, che può essere esaminato in qualunque momento dal servizio ufficiale, su sua richiesta, deve essere regolarmente aggiornato e conservato per quattro anni.
Storico versioni
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