Art. 5

In vigore dal 22 dic 1995
1. Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto della presenza delle malattie di cui all', nonché qualsiasi tasso inconsueto di mortalità constatata tra i molluschi bivalvi nelle aziende, nelle zone di allevamento o nei banchi sfruttati, nonché nei bacini di depurazione o di deposito che scaricano le loro acque in mare sia notificato al più presto al servizio ufficiale dai molluschicoltori o da qualsiasi altra persona che lo abbia constatato. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, il servizio ufficiale provvede affinché: a) siano prelevati dei campioni da sottoporre all'esame di un laboratorio riconosciuto; b) in attesa dei risultati dell'esame di cui alla lettera a), nessun mollusco lasci l'azienda, la zona di allevamento o i banchi sfruttati né i bacini di depurazione o di deposito che scaricano le loro acque in mare, ai fini della stabulazione o della reimmersione in un'altra azienda o nell'ambiente acquatico senza autorizzazione del servizio ufficiale. 3. Se dall'esame di cui al paragrafo 2, lettera a) non risulta la presenza di un agente patogeno, le restrizioni di cui al paragrafo 2, lettera b) sono abolite. 4. Se dall'esame di cui al paragrafo 2 risulta la presenza di un agente patogeno all'origine della mortalità inconsueta o che può essere all'origine di tale mortalità o di un agente patogeno di una delle malattie di cui all', deve essere eseguita dal servizio ufficiale un'indagine epizootica per determinare le possibili vie di diffusione della malattia e per indagare se dei molluschi abbiano lasciato l'azienda, la zona di allevamento o i banchi sfruttati ai fini della stabulazione o della reimmersione altrove durante il periodo precedente la mortalità inconsueta. Se dall'indagine epizooziologica risulta che la malattia è penetrata in una o più aziende, zone di allevamento o banchi sfruttati, in particolare in seguito ad un movimento dei molluschi, si applicano le disposizioni del paragrafo 2. Tuttavia, in deroga all', punto 1, lettera c) della direttiva 91/67/CEE, il servizio ufficiale può autorizzare all'interno del suo territorio il movimento dei molluschi bivalvi vivi destinati ad altre aziende, zone di allevamento o banchi sfruttati infetti dalla stessa malattia. Se necessario, possono essere adottate adeguate misure complementari secondo la procedura di cui all'. 5. Il servizio ufficiale provvede affinché la Commissione e gli altri Stati membri siano immediatamente informati, secondo le procedure comunitarie in vigore, dei casi di tassi di mortalità inconsueta constatata determinata da un agente patogeno, delle misure prese per analizzare e controllare la situazione nonché della causa della mortalità.
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