Art. 8

In vigore dal 22 dic 1995
1. Nella misura necessaria all'applicazione uniforme della presente direttiva, gli esperti della Commissione possono effettuare dei controlli in loco. A tal fine essi possono verificare, in modo casuale e non discriminatorio, che l'autorità competente controlli l'applicazione delle prescrizioni della presente direttiva. La Commissione informa gli Stati membri del risultato dei controlli effettuati. 2. I controlli di cui al paragrafo 1 si effettuano in collaborazione con l'autorità competente. 3. Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo presta tutta l'assistenza necessaria agli esperti nell'espletamento dei loro compiti. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'.
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Art. 8 Direttiva (UE) 1995/70 — Testo vigente | Portale Normativo