Art. 2
In vigore dal 22 dic 1995
1. Ai fini della presente direttiva, si applicano all'occorrenza le definizioni di cui all' della direttiva 91/67/CEE e all' della direttiva 91/492/CEE (4).
2. Si intende inoltre per «mortalità inconsueta constatata»: una mortalità improvvisa che interessa all'incirca il 15 % dello stock e che si produce nel corso di un breve periodo tra due osservazioni (con conferma entro 15 giorni). Per mortalità inconsueta si intende: in incubatoio, l'impossibilità di ottenere larve durante un periodo comprendente varie ovodeposizioni consecutive presso diversi stock di riproduttori; in avannotteria, una mortalità improvvisa e rilevante che ha luogo in un breve lasso di tempo in numerose vasche.
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