Art. 3 · Gli Stati membri vigilano affinché tutte le aziende in cui sono allevati molluschi bivalvi:

Art. 3

Gli Stati membri vigilano affinché tutte le aziende in cui sono allevati molluschi bivalvi:

In vigore dal 22 dic 1995
1) siano oggetto di registrazione da parte del servizio ufficiale; tale registrazione deve essere costantemente aggiornata; 2) tengano un registro: a) dei molluschi bivalvi che entrano nell'azienda, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro consegna, numero o peso, dimensioni e provenienza; b) dei molluschi bivalvi in uscita dall'azienda ai fini della reimmersione, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro spedizione, numero o peso, dimensioni e destinazione; c) della mortalità inconsueta constatata. Il registro, che può essere esaminato in qualunque momento dal servizio ufficiale, su sua richiesta, deve essere regolarmente aggiornato e conservato per quattro anni.
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