Art. 11

Possono essere esentati dall'accisa o ottenere il rimborso dell'accisa già versata, i tabacchi lavorati:

In vigore dal 27 nov 1995
a) denaturati usati a fini industriali od orticoli; b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa; c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti; d) riutilizzati dal produttore. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti le esenzioni o i rimborsi di cui al presente articolo. TITOLO II Disposizioni particolari nel corso della prima tappa di armonizzazione
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Possono essere esentati dall'accisa o ottenere il rimborso dell'accisa già versata, i tabacchi lavorati: (Art. 11 Direttiva (UE) 1995/59) — Testo vigente | Portale Normativo