Art. 16

In vigore dal 27 nov 1995
1. L'importo dell'accisa specifica è stabilito con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta secondo i dati al 1° gennaio di ogni anno a partire dal 1° gennaio 1978. 2. L'elemento specifico dell'accisa non può essere inferiore al 5 % né superiore al 55 % dell'onere fiscale totale risultante dall'importo cumulativo dell'accisa proporzionale, dell'accisa specifica e dell'imposta sul volume d'affari, riscosse su dette sigarette. 3. Se l'accisa o l'imposta sul volume d'affari applicabile alla classe di prezzo di cui al paragrafo 1 è modificata dopo il 1° gennaio 1978, l'importo dell'accisa specifica è fissato in base al nuovo onere fiscale totale sulle sigarette di cui al paragrafo 1. 4. In deroga all', paragrafo 1, ogni Stato membro può escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'accisa proporzionale riscossa sulle sigarette. 5. Sulle sigarette e sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, gli Stati membri possono riscuotere un'accisa minima, a condizione che essa non porti l'onere fiscale totale a più del 90 % dell'onere fiscale totale applicato rispettivamente alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta e ai tabacchi trinciati fini di detta classe di prezzo più richiesta, da usarsi per arrotolare le sigarette. TITOLO IV Diposizioni finali
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