Art. 9

In vigore dal 27 nov 1995
1. Si considera produttore la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che transforma il tabacco in prodotti lavorati, confezionati per la vendita al minuto. I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli importatori di paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi in consumo. La disposizione del secondo comma non osta, tuttavia, all'applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa comunitaria. 2. Per agevolare la riscossione dell'accisa, gli Stati membri possono stabilire un listino dei prezzi di vendita al minuto, per gruppo di tabacchi lavorati, purché ciascun listino sia sufficientemente ampio e diversificato da corrispondere effettivamente alla verità dei prodotti comunitari. Ciascun listino è valido per tutti i prodotti appartenenti al gruppo di tabacchi lavorati cui si riferisce, senza distinzioni basate sulla qualità, sulla presentazione, sull'origine dei prodotti o delle materie impiegate, sulle caratteristiche delle imprese o su qualsiasi altro criterio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:59:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 9 Direttiva (UE) 1995/59 — Testo vigente | Portale Normativo