Art. 6

In vigore dal 27 nov 1995
Il tabacco da fumo di cui all' nel quale più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una lunghezza di taglio inferiore ad 1 millimetro è considerato tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette. Gli Stati membri che, al 1° gennaio 1993, non applicano la larghezza di taglio di 1 millimetro, si conformano alla disposizione entro il 31 dicembre 1997. Inoltre, gli Stati membri possono considerare come tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo in cui più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio superiore ad 1 millimetro e che sia stato venduto per arrotolare le sigarette, o sia a ciò destinato.
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Art. 6 Direttiva (UE) 1995/59 — Testo vigente | Portale Normativo