Art. 1

In vigore dal 27 nov 1995
1. Le strutture dell'accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati sono armonizzate in più tappe. 2. La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di tale armonizzazione ed i criteri particolari applicabili nel corso delle tappe di armonizzazione. 3. Il passaggio da una tappa di armonizzazione alla successiva è deciso dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto degli effetti prodotti, nella tappa in corso, delle misure introdotte dagli Stati membri nei loro regimi di accisa per conformarsi alle disposizioni applicabili durante la tappa suddetta. Il passaggio da una tappa alla successiva può in particolare essere differito qualora possa comportare, per uno Stato membro, perdite eccessive di entrate fiscali.
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Art. 1 Direttiva (UE) 1995/59 — Testo vigente | Portale Normativo