Art. 11
Possono essere esentati dall'accisa o ottenere il rimborso dell'accisa già versata, i tabacchi lavorati:
In vigore dal 27 nov 1995
a) denaturati usati a fini industriali od orticoli;
b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;
d) riutilizzati dal produttore.
Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti le esenzioni o i rimborsi di cui al presente articolo.
TITOLO II
Disposizioni particolari nel corso della prima tappa di armonizzazione
Storico versioni
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