Art. 16
In vigore dal 30 mag 1994
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1994.
Per il Parlamento europeo
II Presidente
E. KLEPSCH
Per il Consiglio
Il Presidente
G. ROMEOS
(1) GU n. C 163 del 30. 6. 1992, pag. 6 e GU n. C 178 del 30. 6. 1993, pag. 14.
(2) GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 13.
(3) GU n. C 115 del 26. 4. 1993, pag. 96 e decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994).
(4) GU n. L 33 del 4. 2. 1987, pag. 16.
(5) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 92/30/CEE (GU n. L 110 del 28. 4. 1992 pag. 52).
(6) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1).
(7) GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 82/220/CEE (GU n. L 100 del 19. 4. 1988, pag. 31).
(8) GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/16/CEE (GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 48).
(9) GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.
ALLEGATO I
Elenco delle esclusioni di cui all', paragrafo 2
1.
Depositi degli enti finanziari ai sensi dell', punto 6 della direttiva 89/646/CEE.
2.
Depositi delle compagnie di assicurazione.
3.
Depositi dello Stato e delle amministrazioni centrali.
4.
Depositi degli enti regionali, provinciali, comunali e locali.
5.
Depositi degli organismi d'investimento collettivo.
6.
Depositi dei fondi pensioni.
7.
Depositi degli amministratori, dei dirigenti, dei soci personalmente responsabili, dei detentori di almeno il 5 % del capitale dell'ente creditizio, delle persone incaricate della revisione legale dei conti dell'ente creditizio e dei depositanti aventi le medesime responsabilità in altre società dello stesso gruppo.
8.
Depositi dei parenti prossimi e dei terzi che agiscono per conto dei depositanti citati al punto 7.
9.
Depositi di altre società dello stesso gruppo.
10.
Depositi non nominativi.
11.
Depositi per i quali il depositante ha ottenuto da un ente creditizio, a titolo individuale, tassi ed agevolazioni finanziarie che hanno contribuito ad aggravare la situazione finanziaria dell'ente stesso.
12.
Titoli di debito emessi da un ente creditizio e debiti derivanti da accettazioni e pagherò cambiari dell'ente medesimo.
13.
Depositi in valute
—
diverse da quelle degli Stati membri
—
diverse dall'ecu.
14.
Depositi di società le cui dimensioni non permettono loro di redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata conformemente all' della quarta direttiva (78/660/CEE) del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (1).
(1) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60).
ALLEGATO II
Orientamenti
Qualora una succursale chieda di aderire a un sistema dello Stato membro ospitante per avere una copertura supplementare, tale sistema stabilisce bilateralmente con il sistema dello Stato membro d'origine norme e procedure appropriate ai fini del pagamento dell'indennizzo ai depositanti presso la succursale in questione. Nel definire tali procedure e nello stabilire le condizioni per l'adesione della succursale conformemente all', paragrafo 2 si applicano i seguenti orientamenti:
a)
il sistema dello Stato membro ospitante mantiene il pieno diritto di imporre le proprie norme obiettive e generalmente applicate agli enti creditizi partecipanti; esso è in grado di esigere informazioni pertinenti e ha il diritto di verificare tali informazioni con le autorità competenti dello Stato membro d'origine.
b)
il sistema dello Stato membro ospitante soddisfa le richieste di indennizzo supplementare previa dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro d'origine che i depositi sono indisponibili. Il sistema dello Stato membro ospitante mantiene il pieno diritto di verificare in base alle proprie norme e procedure la fondatezza della richiesta depositante prima di pagare l'indennizzo supplementare;
e)
i sistemi dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante cooperano pienamente l'uno con l'altro per far sì che i depositanti ricevano rapidamente un indennizzo della giusta entità. In particolare si mettono d'accordo sugli effetti che l'esistenza di un credito di contropartita, tale da dar luogo a compensazione a titolo di uno dei due sistemi, può avere sull'indennizzo pagato al depositante da ciascun sistema;
d)
i sistemi dello Stato membro ospitante sono autorizzati a imporre alle succursali una copertura supplementare su una base appropriata che tenga conto della garanzia finanziaria del sistema dello Stato membro d'origine. Per facilitare tale imposizione, il sistema dello Stato membro ospitante ha il diritto di presumere che il suo debito sia in ogni caso limitato all'eccedenza della garanzia da esso offerta rispetto alla garanzia offerta dallo Stato membro d'origine, a prescindere dal fatto che quest'ultimo paghi o non paghi un indennizzo per i depositi nel territorio dello Stato membro ospitante.
ALLEGATO III
Elenco degli enti creditizi di cui all'
a)
le categorie specializzate di enti creditizi spagnoli il cui status giuridico è in fase di ristrutturazione, riconosciuti come:
—
Entitades de Financiación o Factoring,
—
Sociedades de Arrendamiento Financiero,
—
Sociedades de Crédito Hipotecario;
b)
i seguenti enti creditizi pubblici spagnoli:
—
Banco de Crédito Agricola, SA,
—
Banco Hipotecario de Espana, SA,
—
Banco de Crédito Locai, SA;
e)
le seguenti cooperative di credito greche:
—
Cooperativa di credito di Lamia,
—
Cooperativa di credito di loannina,
—
Cooperativa di credito di Xylocastron;
e le cooperative di credito affini menzionate in appresso che, alla data di adozione della presente direttiva, sono autorizzate o in fase di autorizzazione:
—
Cooperativa di credito di Canea (Chanià),
—
Cooperativa di credito di Candia (Herakleion),
—
Cooperativa di credito di Magnissia,
—
Cooperativa di credito di Larissa,
—
Cooperativa di credito di Patrasso,
—
Cooperativa di credito di Salonicco.
Storico versioni
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