Art. 7

In vigore dal 30 mag 1994
1.   I sistemi di garanzia dei depositi prevedono che il totale dei depositi del medesimo depositante sia coperto fino ad un importo di 20 000 ECU, in caso di indisponibilità di depositi. Fino al 31 dicembre 1999 gli Stati membri in cui, all'atto dell'adozione della presente direttiva, i depositi non sono coperti fino a 20 000 ECU, possono conservare l'importo massimo previsto nei loro sistemi di garanzia a condizione che detto importo non sia inferiore a 15 000 ECU. 2.   Gli Stati membri possono prevedere che per taluni depositanti o depositi la garanzia sia esclusa o ridotta. L'elenco di tali esclusioni figura nell'allegato I. 3.   Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore o all'adozione di disposizioni che aumentino la copertura dei depositi o la estendano. I sistemi di garanzia dei depositi possono in particolare coprire completamente taluni tipi di depositi per ragioni di carattere sociale. 4.   Gli Stati membri possono limitare la garanzia di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 3 ad una determinata percentuale dell'importo dei depositi. La percentuale garantita, tuttavia, deve essere uguale o superiore al 90 % dei totale dei depositi finché l'importo da rimborsare a titolo della garanzia non raggiunga quello menzionato al paragrafo 1. 5.   L'importo indicato nel paragrafo 1 è oggetto di un riesame periodico, almeno ogni cinque anni, da parte della Commissione. Questa presenta eventualmente una proposta di direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio per adattare l'importo indicato al paragrafo 1, tenendo conto in particolare dell'evoluzione del settore bancario e della situazione economica e monetaria della Comunità. Il primo riesame avrà luogo solo cinque anni dopo la fine del periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma. 6.   Gli Stati membri provvedono affinchè il depositante possa difendere il proprio diritto all'indennizzo proponendo ricorso contro il sistema di garanzia dei depositi.
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Art. 7 Direttiva (UE) 1994/19 — Testo vigente | Portale Normativo