Art. 10
In vigore dal 30 mag 1994
1. I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro tre mesi dalla data in cui le autorità competenti enunciano la conclusione di cui all', punto 3), inciso i), o l'autorità giudiziaria ordina la sospensione di cui all', punto 3), inciso ii).
2. In circostanze del tutto eccezionali e in casi speciali un sistema di garanzia può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a tre mesi. Su richiesta del sistema di garanzia, le autorità competenti possono concedere al massimo due ulteriori proroghe, nessuna delle quali può essere superiore a tre mesi.
3. Il sistema di garanzia non può opporre la scadenza del termine di cui ai paragrafi 1 e 2 per rifiutare il beneficio della garanzia a un depositante che non abbia potuto far valere tempestivamente il suo diritto a un pagamento a titolo di garanzia.
4. I documenti relativi alle condizioni e alle formalità da assolvere per beneficiare di un pagamento a titolo di garanzia di cui al paragrafo 1 sono redatti in modo dettagliato, secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il deposito garantito.
5. Nonostante il termine di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora un depositante, o altra persona che ha diritti o un interesse sulle somme depositate su un conto, sia stato accusato di un reato risultante o connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all' della direttiva 91/308/CEE, il sistema di garanzia può sospendere i pagamenti in attesa della sentenza del tribunale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1994:19:oj#art-10