Art. 10

Art. 10

In vigore dal 30 mag 1994
1.   I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro tre mesi dalla data in cui le autorità competenti enunciano la conclusione di cui all', punto 3), inciso i), o l'autorità giudiziaria ordina la sospensione di cui all', punto 3), inciso ii). 2.   In circostanze del tutto eccezionali e in casi speciali un sistema di garanzia può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a tre mesi. Su richiesta del sistema di garanzia, le autorità competenti possono concedere al massimo due ulteriori proroghe, nessuna delle quali può essere superiore a tre mesi. 3.   Il sistema di garanzia non può opporre la scadenza del termine di cui ai paragrafi 1 e 2 per rifiutare il beneficio della garanzia a un depositante che non abbia potuto far valere tempestivamente il suo diritto a un pagamento a titolo di garanzia. 4.   I documenti relativi alle condizioni e alle formalità da assolvere per beneficiare di un pagamento a titolo di garanzia di cui al paragrafo 1 sono redatti in modo dettagliato, secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il deposito garantito. 5.   Nonostante il termine di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora un depositante, o altra persona che ha diritti o un interesse sulle somme depositate su un conto, sia stato accusato di un reato risultante o connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all' della direttiva 91/308/CEE, il sistema di garanzia può sospendere i pagamenti in attesa della sentenza del tribunale.
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