Art. 6

In vigore dal 30 mag 1994
1.   Gli Stati membri verificano che le succursali di enti creditizi con sede sociale al di fuori della Comunità usufruiscano di una copertura equivalente a quella prescritta dalla presente direttiva. In caso contrario gli Stati membri possono prevedere, salvo il disposto dell', paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE, che le succursali di enti creditizi con sede sociale al di fuori della Comunità aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi esistente sul loro territorio. 2.   Gli enti creditizi forniscono ai depositanti effettivi e potenziali presso succursali di enti creditizi con sede sociale al di fuori della Comunità le pertinenti informazioni sulle disposizioni di garanzia che coprono i loro depositi. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono disponibili nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita le succursale e sono redatte in modo chiaro e comprensibile secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1994:19:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Direttiva (UE) 1994/19 — Testo vigente | Portale Normativo