Art. 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

In vigore dal 30 mag 1994
1) «deposito»: i saldi creditori, risultanti da fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, nonché i debiti rappresentati da titoli emessi dall'ente creditizio. Sono trattate come depositi le azioni in società di finanziamento immobiliare («building societies») britanniche e irlandesi, ad eccezione di quelle aventi natura di capitale di cui all'. Non sono considerate depositi le obbligazioni che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 22, paragrafo 4 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (7). Per il calcolo dei saldi creditori, gli Stati membri applicano le norme e i regolamenti relativi alla compensazione ed ai crediti di contropartita conformemente alle condizioni legali e contrattuali applicabili al deposito; 2) «conto congiunto»: un conto intestato a due o più persone, o sul quale hanno diritti due o più persone, con facoltà di compiere le relative operazioni con la firma di una o più di tali persone; 3) «deposito indisponibile»: un deposito dovuto e pagabile e che non è stato pagato da un ente creditizio secondo le condizioni legali e contrattuali ad esso applicabili e laddove i) le autorità competenti abbiano concluso che a loro avviso l'ente creditizio interessato, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, non è per il momento in grado di rimborsare il deposito e non ha, a breve, la prospettiva di poterlo fare. Le autorità competenti traggono tale conclusione non appena possibile e non oltre ventun giorni dall'aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili; ii) oppure un'autorità giudiziaria abbia adottato una decisione per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'ente creditizio, con effetto di sospendere l'esercizio dei diritti dei depositanti nei confronti dello stesso, se ciò avviene prima che sia stata enunciata la conclusione di cui sopra; 4) «ente creditizio»: un'impresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto; 5) «succursale»: una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio; più sedi di attività costituite nel medesimo Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica.
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Ai fini della presente direttiva si intende per: (Art. 1 Direttiva (UE) 1994/19) — Testo vigente | Portale Normativo