Art. 12

In vigore dal 30 mag 1994
In deroga all', gli enti autorizzati in Spagna o in Grecia, che figurano nell'allegato III, sono esentati dall'obbligo di aderire ad un sistema di garanzia dei depositi fino al 31 dicembre 1999. Tali enti creditizi informano espressamente i loro depositanti effettivi o potenziali del fatto che essi non aderiscono ad un sistema di garanzia dei depositi. Nel corso di detto periodo, qualora tali enti stabiliscano o abbiano stabilito una succursale in un altro Stato membro, quest'ultimo può esigere che la succursale aderisca, alle condizioni stabilite all', paragrafi 2, 3 e 4, ad un sistema di protezione dei depositi istituito sul suo territorio.
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Art. 12 Direttiva (UE) 1994/19 — Testo vigente | Portale Normativo