Art. 13

In vigore dal 30 mag 1994
La Commissione indica nell'elenco degli enti creditizi autorizzati che è tenuta a compilare ai sensi dell', paragrafo 7 della direttiva 77/780/CEE, lo status dei singoli enti creditizi in relazione alla presente direttiva.
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Art. 13 Direttiva (UE) 1994/19 — Testo vigente | Portale Normativo